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Sez. L, Sentenza n. 4588 del 19/05/1987 (Rv. 453258 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELLA DEROGA ANCHE AI TERMINI PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453258-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI LAVORO - ESCLUSIONE - ESTENSIONE DELLA DEROGA ANCHE AI TERMINI PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE.*

Il principio, sancito dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, secondo cui nelle cause di lavoro, soggette al rito speciale previsto dagli artt. 409 e seg. Cod. proc. civ., i termini processuali, ivi compreso il termine annuale per l'impugnazione della sentenza non notificata, non sono sottoposti a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento giudiziale e quindi riguarda anche i termini per proporre ricorso per Cassazione, atteso che il citato art. 3, anche nella parte in cui richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinata natura (la quale giustifica l'esigenza di una loro sollecita trattazione) e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima. (V 5613/85, mass n 442805).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)