Sez. 1, Sentenza n. 4302 del 15/05/1997 (Rv. 504368 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | Dichiarazione e revoca del fallimento - Cause relative - Sospensione dei termini durante il periodo feriale - Applicabilità - Termine per il ricorso per cassazione - Estensione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE
Il principio sancito dall'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n.742, che richiama l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, il quale indica tra le cause civili suscettibili di trattazione anche durante il periodo feriale, quelle relative alla dichiarazione e alla revoca del fallimento, va inteso come riferito all'intero corso del procedimento giudiziale e quindi riguarda anche il termine per il ricorso per cassazione, giacché il cit. art. 3 si riferisce sempre a controversie che abbiano una determinata natura che giustifica l'esigenza di una loro sollecita trattazione e non già all'organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)