Sez. 3, Sentenza n. 767 del 08/03/1968 (Rv. 332018 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - MEDIANTE CONVENZIONE - MALA FEDE DEL VENDITORE - NOZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A MEZZO DI COMMESSI O RAPPRESENTANTI - IRRILEVANZA.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA- ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - MEDIANTE CONVENZIONE - MALA FEDE DEL VENDITORE - NOZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A MEZZO DI COMMESSI O RAPPRESENTANTI - IRRILEVANZA.*
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta deve ritenersi che agli effetti previsti dall'art.1490, cpv. Cod.civ., la mala fede del venditore (la quale sussiste quando egli conosceva o avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza i vizi della cosa venduta) non rimane esclusa dalla circostanza che egli non abbia personalmente trattato con il compratore, ma abbia agito per mezzo di commessi o rappresentanti, dovendosi presumere che costoro abbiano attuate le sue istruzioni o direttive e potendosi, quindi, dal loro comportamento ricavare gli elementi di prova della mala fede del venditore stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)