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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22433 del 26/09/2017 (Rv. 646132 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione - Errore materiale - Configurabilità - Condizioni - Rimedi - Correzione ex art. 287 c.p.c. - Applicabilità nel processo tributario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646132-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e motivazione che non incida sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale emendabile con la procedura prevista dall'art. 287 c.p.c. (applicabile anche nel procedimento dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l'impugnazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dalla lettura della motivazione della sentenza si evincessero le ragioni dell’accoglimento delle critiche esposte dell’appellante, costituendo, quindi, frutto univoco di errore materiale la statuizione di conferma della sentenza impugnata di cui in dispositivo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)