Sez. 5, Sentenza n. 28523 del 20/12/2013 (Rv. 629640 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rito tributario - Contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo - Procedura di correzione degli errori materiali - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario e, specificamente, in materia di IRPEF, sussiste contrasto insanabile tra il dispositivo della sentenza - nel quale si faccia espresso riferimento all'applicazione dell'aliquota del 12, 5 per cento sulle somme corrispondenti ai versamenti del capitale al Fondo di previdenza aziendale dell'Enel - e la relativa motivazione, nella quale, senza distinguere tra capitale e rendimento, si sia rilevata l'applicabilità degli artt. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e 42, comma 4 del TUIR alla prestazione in forma di capitale corrisposta dall'Enel al contribuente, trattandosi di profilo che, investendo il giudizio concettuale della decisione, non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, utilizzabile solo per ovviare a vizi meramente formali e non relativi al contenuto della sentenza, con la conseguenza che, ove sia già decorso il termine per impugnare, l'ordinanza di correzione eventualmente adottata è lesiva del giudicato ormai formatosi e va cassata senza rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)