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Sez. L, Sentenza n. 2230 del 04/06/1975 (Rv. 376023 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376023-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di pensioni di invalidita, la riduzione della capacita di guadagno non deve essere valutata in relazione alla sola attivita specifica di lavoro esercitata in determinate e contingenti circostanze di fatto da colui che richiede la pensione, dovendo, invece, l'indagine proiettarsi in tutta la varieta delle possibili occupazioni lavorative alle quali l'assicurato sia atto e che gli siano consentite dal suo stato fisico e psichico o da qualita soggettive ed oggettive, comunque influenti sulla di lui possibilita di ritrarre un normale guadagno nel collocamento, senza usura, delle sue residue energie lavorative. (Conf 893/74, mass n 368802).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)