Sez. L, Sentenza n. 893 del 29/03/1974 (Rv. 368802 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NEI LIMITI DI LEGGE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - NEI LIMITI DI LEGGE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di pensione di invalidita, la riduzione della capacita di guadagno non deve essere valutata in relazione alla sola attivita specifica di lavoro esercitata in determinate e contingenti circostanze di fatto da colui che richiede la pensione, dovendo, invece, l'indagine proiettarsi in tutta la varieta delle possibili occupazioni lavorative alle quali l'assicurato sia atto e che gli siano consentite dal suo stato fisico o psichico o da altre qualita soggettive ed oggettive, comunque influenti sulla di lui possibilita di ritrarre un normale guadagno nel collocamento, senza usura, delle sue residue energie di lavoro.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)