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Sez. L, Sentenza n. 12112 del 24/05/2007 (Rv. 597233 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia - Accoglimento della relativa istanza da parte dell'INPS - Effetti - Consumazione del diritto di chiedere la pensione di vecchiaia con la decorrenza di legge - Tardivo ripensamento dell' assicurato per la liquidazione della pensione con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro protrattosi con garanzie di stabilità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597233-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

La consumazione del diritto di chiedere la pensione di vecchiaia con la decorrenza di legge, con l'accoglimento della relativa istanza da parte dell'INPS, impedisce all'assicurato di chiedere, con tardivo ripensamento, l'annullamento della decorrenza già riconosciuta e la liquidazione della pensione con la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro protrattosi con garanzie di stabilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 25/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)