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Sez. L, Sentenza n. 3613 del 08/04/1998 (Rv. 514349 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Prosecuzione del rapporto dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia - Opzione relativa - Termine - Decadenza relativa - Inerenza a diritti disponibili - Sussistenza - Conseguenza - Riconoscimento del diritto - Rilevanza impeditiva - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514349-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

Al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 6 del D.L. n. 791 del 1981, convertito nella legge n. 54 del 1982, per l'esercizio, da parte dei lavoratori che non abbiano ancora raggiunto l'anzianità contributiva massima, dell'opzione per la continuazione del rapporto di lavoro dopo il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, consegue una decadenza relativa ad un assetto di interessi che coinvolge prevalentemente, se non addirittura esclusivamente, diritti disponibili inerenti al rapporto di lavoro tra le parti, con la conseguenza che la stessa decadenza può essere impedita, ai sensi dell'art. 2966 cod. civ., dal riconoscimento del diritto, risultante anche da un comportamento univoco del datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che non aveva valutato il possibile rilievo del fatto che, dopo l'esercizio fuori termine dell'opzione ed il compimento dell'età pensionabile, era intervenuta la prosecuzione del rapporto per un periodo per circa due anni, e che non aveva esaminato un documento di dedotto contenuto confessorio circa il collegamento tra l'esercizio dell'opzione e il mantenimento in servizio del dipendente).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)