Sez. 1, Sentenza n. 5603 del 11/05/1992 (Rv. 477185 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere | Occupazione ed espropriazione di fondo rustico oggetto di affitto - Indennità aggiuntiva - Liquidazione - Singoli pregiudizi derivanti dalla procedura ablativa - Azione autonoma dell'affittuario per un separato ristoro - Ammissibilità - Esclusione.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - In genere
Nel caso di occupazione (legittima) ed espropriazione di fondo rustico oggetto di affitto, nella disciplina della legge 22 ottobre 1971 n. 865, l'indennità aggiuntiva, contemplata dall'art. 17 di detta legge e tutelabile con l'opposizione di cui al successivo art. 19, esaurisce, in via onnicomprensiva, le spettanze dell'affittuario, di modo che deve negarsi la facoltà del medesimo di agire autonomamente, e con riserva di reclamare quell'indennità, per conseguire un separato ristoro di singoli pregiudizi derivanti dalla procedura ablativa (nella specie, quello inerente al soprassuolo).
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)