diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16731 del 23/07/2014 (Rv. 632207 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Affittuario - Abbandono del fondo a seguito di provvedimento espropriativo illegittimo - Diritto all'indennità - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Danno da perdita di "chance" - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632207-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

L'affittuario che sia costretto ad abbandonare il fondo da lui coltivato in difetto di un valido provvedimento espropriativo, ovvero a seguito del suo annullamento, non ha diritto all'indennità prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma al risarcimento del danno cagionatogli dall'illegittima costruzione dell'opera pubblica, liquidato, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., con riferimento all'entità dell'indennità aggiuntiva non percepita e di cui avrebbe beneficiato in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo, fermo restando che al medesimo non spetta, il danno da perdita di "chance", atteso che, anche se la P.A. avesse ritualmente concluso la procedura espropriativa, egli avrebbe avuto diritto unicamente alla menzionata indennità, senza poter reclamare il ristoro di ulteriori danni, (come, nella specie, quelli derivanti dalla pretesa alla continuazione del rapporto agrario, incompatibile con la soppressione, ad una certa data, di ogni diritto sul bene).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)