Sez. 4, Sentenza n. 6285 del 14/12/1988 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181151 - 01
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INDICAZIONE DELLA SOLA DISPOSIZIONE DI LEGGE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA IN MATERIA PENALE - IN GENERE - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - INDICAZIONE DELLA SOLA DISPOSIZIONE DI LEGGE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.*
In tema di contestazione dell'accusa, la mera indicazione, nel capo di imputazione riportato sul decreto di citazione a giudizio, delle norme di legge relative a una circostanza aggravante non vale a realizzare la contestazione dell'aggravante medesima, che, per essere valida, richiede l'enunciazione dei fatti e delle modalità in cui essa si concretizza. Tale enunciazione in fatto è massimamente necessaria allorché la norma preveda un'ampia gamma di comportamenti diversi che non siano genericamente rapportabili alla sola indicazione della disposizione nella quale essi sono previsti e che, pertanto, vanno specificamente individuati e contestati. (fattispecie di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 codice penale senza ulteriore specificazione; la Corte ha ritenuto non essere stata realizzata la contestazione dell'aggravante, dichiarando estinto, per amnistia, il delitto di furto semplice).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)