Sez. 5, Sentenza n. 55804 del 20/09/2017 Ud. (dep. 14/12/2017) Rv. 271838 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Impugnazione del solo imputato - Contestazione dell'aggravante solo in fatto - Ritenuta sussistenza della stessa al fine di escludere la prescrizione - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
Non viola il divieto di "reformatio in peius", nel caso di impugnazione del solo imputato, la sentenza d'appello che, ritenendo compiutamente contestata in fatto l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., pur non formalmente richiamata dal capo d'imputazione, ne riconosca in concreto la sussistenza al solo fine di escludere la prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2, Cod. Pen. art. 479, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)