Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 24/07/1968 (Rv. 335214 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - POSSIBILITA DI DESUMERNE PER IMPLICITO ALTRA DELIBERAZIONE SU OGGETTO SPECIFICO E CON CONTENUTO AUTONOMO - ESCLUSIONE.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE DI SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO - POSSIBILITA DI DESUMERNE PER IMPLICITO ALTRA DELIBERAZIONE SU OGGETTO SPECIFICO E CON CONTENUTO AUTONOMO - ESCLUSIONE.*
Deve escludersi che da una deliberazione assembleare di societa cooperativa edilizia, avente carattere generale e con una propria specifica finalita amministrativa-contabile, come quella di approvazione del bilancio, possa desumersi, per implicito, attraverso l'esistenza di una voce del bilancio stesso, un'altra deliberazione dell'assemblea, avente un proprio specifico oggetto distinto e diverso ed un contenuto autonomo rispetto a quello di approvazione del bilancio, senza che tale oggetto sia stato menzionato nell'ordine del giorno e discusso e votato nell'assemblea. (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che, con l'approvazione del bilancio, l'assemblea ordinaria avesse ratificato la deliberazione con cui il consiglio di amministrazione aveva disposto che un lotto non assegnato, del terreno della cooperativa, rimanesse in comproprieta indivisa dei soci, e cio in quanto il valore di detto lotto risultava introdotto come posta attiva nel bilancio, con inserimento, al passivo dello stesso, dell'eventuale debito verso l' ufficio del registro).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)