Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983 (Rv. 431608 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - INCLUSIONE IN BILANCIO DI UN DEBITO CREATO PRIMA DELLA SUA LEGALE COSTITUZIONE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - RATIFICA DELL'ATTO POSTO IN ESSERE DA CHI HA AGITO SENZA POTERI - EQUIPARAZIONE.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE - INCLUSIONE IN BILANCIO DI UN DEBITO CREATO PRIMA DELLA SUA LEGALE COSTITUZIONE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - RATIFICA DELL'ATTO POSTO IN ESSERE DA CHI HA AGITO SENZA POTERI - EQUIPARAZIONE.*
Le deliberazioni dell'assemblea di una società di capitali, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come Atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre Atti in cui rileva la volontà che sta alla base della formazione della deliberazione stessa; ne deriva che, se nel bilancio sia incluso un debito che sarebbe estraneo alla società in quanto creato prima della sua legale Costituzione, l'approvazione di quel bilancio, nella conoscenza di tale situazione, costituisce un atto di appropriazione di tale rapporto da parte della società, e vale come ratifica dell'atto posto in essere da chi ha agito in nome della società stessa senza averne il potere. (V 1397/83, mass n 426215; (V 4297/81, mass n 414982; (V 906/79, mass n 397063; (V 2672/68, mass n 335214).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2423, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2432
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)