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Sez. 3, Sentenza n. 7519 del 01/04/2014 (Rv. 630748 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI | Appello incidentale - Tempestività - Osservanza dei termini ex artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Necessità - Notificazione dell'appello incidentale in prossimità della scadenza di detti termini - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630748-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - RAPPORTO CON LE IMPUGNAZIONI PRINCIPALI

La parte, alla quale sia stato notificato l'appello principale, ove intenda proporre appello incidentale tempestivo, deve comunque osservare i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., sicché essa, qualora l'appello principale sia stato notificato in prossimità della scadenza dei termini medesimi, allo scopo di evitare l'eventuale sanzione di inefficacia di cui all'art 334, secondo comma, cod. proc. civ., per il caso in cui volontariamente o involontariamente l'appellato principale (omettendo di costituirsi in giudizio o determinandone comunque le relative condizioni) dia poi luogo ad una causa di inammissibilità o improcedibilità della propria impugnazione, può, alternativamente, procedere all'iscrizione a ruolo della causa depositando la propria comparsa di risposta con appello incidentale entro la scadenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., ovvero proporre la sua impugnazione con citazione notificata entro lo stesso termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)