Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009 (Rv. 606406 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Proposizione di appello incidentale successivamente allo spirare del termine di cui all'art. 343 cod. proc. civ. - Inammissibilità - Mancato decorso dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE
L'avvenuta impugnazione della sentenza comporta la necessità che tutte le altre impugnazioni avverso la medesima decisione siano proposte in via incidentale nello stesso giudizio, entro il termine di cui dal citato art. 343 cod. proc. civ.. È, pertanto, inammissibile l'impugnazione incidentale proposta oltre lo spirare del termine previsto dall'art. 343 cod. proc. civ., a nulla rilevando che per l'appellante incidentale non siano ancora decorsi i termini generali di cui agli artt. 325 e 327 dello stesso codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)