Sez. 1, Sentenza n. 2644 del 26/10/1967 (Rv. 330040 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA - NATURA GIURIDICA - APPLICABILITA DELLE NORME SUI VIZI DI CONSENSO - ESCLUSIONE - UNIVOCITA - INTERPRETAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - DICHIARAZIONE SCRITTA NON EQUIVOCA - NATURA GIURIDICA - APPLICABILITA DELLE NORME SUI VIZI DI CONSENSO - ESCLUSIONE - UNIVOCITA - INTERPRETAZIONE.*
La non equivoca dichiarazione scritta di paternita di cui all'art. 269 n.2 cod.civ. deve essere una dichiarazione di scienza e non di volonta non deve costituire un negozio giuridico di riconoscimento, sicche non sono ad essa applicabili le norme concernenti i vizi del consenso nel negozio giuridico. La suddetta dichiarazione e, invece, una fonte legale di prova, desunta da uno scritto che riveli, in modo univoco, il convincimento del dichiarante circa il rapporto di paternita naturale. In tale scritto non occorre che esista l'esplicita attribuzione della qualifica di figlio ne che si usino formule sacramentali di espressione. Invero la dichiarazione in questione, pur dovendo essere univoca e autosufficiente (e, cioe, non integrabile con altri elementi probatori), puo, tuttavia, essere assoggettata a processo interpretativo da parte del giudice, al fine di stabilire l'idoneita del documento a palesare la consapevolezza e la convinzione del dichiarante d'essere l'autore del concepimento. (Conf. 1501-65, 2122-63, 994-63, 192-41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)