diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12950 del 19/12/1995 (Rv. 495139 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | "Mutatio libelli" non consentita in appello - Fattispecie in tema di accertamento della responsabilità della P.A..
Stato
decisa il 1995-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495139-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

Dedotta in primo grado una condotta meramente omissiva, quale fonte di responsabilità' della pubblica amministrazione convenuta, costituisce un inammissibile mutamento della domanda addurre in grado di appello distinti e specifici comportamenti attivi da parte di organi della pubblica amministrazione quale fonte autonoma di responsabilità', così ponendo per la prima volta in discussione un campo di indagine del tutto nuovo rispetto a quello oggetto del primo grado di giudizio (nella specie, l'attore, il cui immobile era stato abusivamente occupato da alcuni terremotati, aveva dedotto in primo grado, come "causa penetri" nei confronti della P.A., la circostanza che quest'ultima non era tempestivamente intervenuta per lo sgombero, mentre, in secondo grado, aveva imputato alla P.A. la condotta attiva costituita dall'estromettere dall'immobile operai del proprietario che erano intenti al completamento delle opere e dall'aver compiuto tali opere con propri operai. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata decisione di merito, la quale aveva ritenuto che fosse stata operata una "mutato libelli" non consentita in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)