Sez. 3, Sentenza n. 11202 del 17/07/2003 (Rv. 565220 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale - Deduzione in primo grado di condotta commissiva - Successiva deduzione in appello di fatti omissivi - "Mutatio libelli" non consentita - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la deduzione di una nuova "causa petendi" la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia. In particolare, costituisce un inammissibile mutamento della domanda dedurre per la prima volta in appello, quale fonte di responsabilità extracontrattuale del convenuto, fatti omissivi, allorché in primo grado sia stata dedotta solo una condotta commissiva, atteso che in tal modo si pone per la prima volta in discussione un campo di indagine del tutto nuovo rispetto a quello oggetto del primo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)