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Sez. 5, Sentenza n. 19235 del 16/12/2003 (Rv. 568957 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi e rivalutazione su somme pagate in ritardo - Assoggettabilità ad IRPEF - Esclusione - Limiti temporali - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568957-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

In tema di IRPEF, sia nella vigenza del D.P.R. n. 597 del 1973 che del T.U. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, fino al momento dell'entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e cioè in epoca anteriore al 30 dicembre 1993, deve ritenersi illegittima l'applicazione delle ritenute sulle somme corrisposte a titolo di rivalutazione ed interessi di mora relativamente a retribuzioni pagate in ritardo.(Fattispecie in tema di credito per rivalutazione e interessi relativi al ritardato pagamento di somme per prestazioni effettuate in regime di parasubordinazione, credito oggetto di conciliazione avanti all'ufficio provinciale del lavoro e M.O.).

Riferimenti normativi: DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 26/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)