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Sez. 5, Sentenza n. 4943 del 18/04/2000 (Rv. 535751 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE | Interessi sulla buonuscita percepiti in epoca anteriore al 30 dicembre 1993 - Assoggettabilità a IRPEF - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535751-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE

Non sono assoggettabili ad IRPEF gli interessi sull'indennità di buonuscita percepiti in epoca anteriore al 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge n.133 del 1994, stante l'irretroattività della nuova disciplina in relazione ai rapporti già definiti. L'art. 1, comma primo, lett. a) del D.L. n.557/93, come convertito, ha infatti aggiunto all'art. 6 n. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che stabiliva in origine la tassabilità dei "proventi conseguiti in sostituzione di redditi", senza nulla disporre in ordine agli interessi derivanti da tali proventi, un secondo periodo con cui si afferma che "gli interessi moratori e... per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati"; tale nuova disposizione non può però considerarsi interpretativa della natura degli interessi (con conseguente retroattività della modifica introdotta), poiché tale qualificazione è esplicitamente esclusa, per quanto attiene la normativa precedente la novella del 1993, dallo stesso art. 1, comma terzo, del medesimo decreto 557/93, il quale al secondo periodo recita "Le disposizioni del comma primo lett. a) e c) si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Riferimenti normativi: DPR 26/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)