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Sez. 3, Ordinanza n. 29383 del 14/11/2024 (Rv. 672575-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Cartella esattoriale per violazioni del codice della strada - Opposizione - Contestazione di difetto di legittimazione passiva dell’opponente - Qualificazione - Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672575-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Se l'opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, va qualificata come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell'azione esecutiva - in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale - minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell'espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.).

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)