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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30774 del 22/12/2017 (Rv. 647196 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Opposizione a cartella per crediti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 - Qualificazione - Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.- Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647196-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. (Nella specie, a fronte di un'opposizione fondata sia sull'omessa notificazione del verbale di accertamento che sull'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile l'opposizione, perché proposta oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, anche in relazione al secondo profilo contestato, così erroneamente riqualificandolo come opposizione a sanzione amministrativa, anziché come opposizione all'esecuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 27 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)