Sez. U, Sentenza n. 3724 del 19/02/2007 (Rv. 594298 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Occupazione usurpativa - Azione risarcitoria successiva all'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Va ascritta al giudice amministrativo la giurisdizione nelle controversie avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato l'annullamento di atti amministrativi, perché, pur essendo venuto meno, con essi, il fondamento all'esercizio del potere, ragioni di economia processuale, non disgiunte dalle esigenze di ragionevole durata del processo, inducono alla concentrazione, davanti a un unico giudice, delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento, anche se la vicenda giurisdizionale amministrativa si sia già conclusa, subentrando in tal caso esigenze di razionalità e coerenza nell'ordinamento (nella fattispecie trattasi di azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)