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Sez. U, Sentenza n. 26798 del 07/11/2008 (Rv. 605559 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione ed irreversibile trasformazione - Relativa controversia - Comportamento riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio del potere della P.A., pur se illegittimo - Atti annullati dal giudice amministrativo - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa a delibera p.e.e.p. ed atti successivi.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605559-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Appartiene alla giurisdizione amministrativa esclusiva di cui agli artt. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la controversia relativa alle azioni di restituzione del fondo e di risarcimento del danno per occupazione ed irreversibile trasformazione, da parte della P.A., di un fondo compreso in un p.e.e.p., annullato dal giudice amministrativo insieme all'atto di approvazione del piano particellare e al decreto di espropriazione, non rilevando, ai fini della giurisdizione, le situazioni giuridiche soggettive coinvolte, - di diritto soggettivo o di interesse legittimo - dovendosi solo accertare se, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 191 del 2006, il comportamento dannoso posto in essere dalla P.A., sia o meno riconducibile, anche mediatamente, all'esercizio in concreto, ancorché illegittimo, del potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico, come nella specie, nella quale se la delibera del p.e.e.p. fosse stata approvata regolarmente avrebbe avuto valore di dichiarazione di pubblica utilità, seguita dagli ulteriori atti relativi all'espropriazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)