Sez. 1, Sentenza n. 2216 del 08/05/1978 (Rv. 391606 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PRESUPPOSTO - RITUALITA DELLO ARBITRATO - INDAGINE IN VIA MERAMENTE INCIDENTALE E DI DELIBAZIONE - INFLUENZA SUL GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE DEL LODO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SUCCINTA - SUFFICIENZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PRESUPPOSTO - RITUALITA DELLO ARBITRATO - INDAGINE IN VIA MERAMENTE INCIDENTALE E DI DELIBAZIONE - INFLUENZA SUL GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE DEL LODO - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE SUCCINTA - SUFFICIENZA.*
Al fine della legittimita del provvedimento con il quale il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art 814 secondo comma cod proc civ, liquida le spese e gli onorari spettanti agli arbitri, l'indagine sulla ritualita dell'arbitrato, quale presupposto per l'applicabilita della citata norma, va condotta in via meramente incidentale e di delibazione, non influente sull'eventuale giudizio d'impugnazione del lodo, e tenendo altresi conto che, vertendosi in tema d'ordinanza, l'Obbligo della motivazione e assolto con la "succinta" esposizione delle ragioni della pronuncia (art 134 cod proc civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)