Sez. 1, Sentenza n. 3367 del 16/05/1983 (Rv. 428265 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PRESUPPOSTI - DELIBAZIONE INCIDENTALE DELLA NATURA DELLO ARBITRATO - POTERE-DOVERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ADITO PER LA LIQUIDAZIONE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE - CONTESTAZIONE TRA LE PARTI SU DETTA NATURA - DELIBAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PERSISTENZA.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - PRESUPPOSTI - DELIBAZIONE INCIDENTALE DELLA NATURA DELLO ARBITRATO - POTERE-DOVERE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ADITO PER LA LIQUIDAZIONE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE - CONTESTAZIONE TRA LE PARTI SU DETTA NATURA - DELIBAZIONE - OBBLIGATORIETÀ - PERSISTENZA.*
L'esperibilità del procedimento di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri, a norma dell'art. 814 cod. proc. civ., solo nell'ipotesi dell'arbitrato rituale, e non anche in quella dell'arbitrato irrituale (il cui carattere negoziale comporta che il diritto al compenso va fatto valere con ordinaria Azione di adempimento), implica che il Presidente del tribunale, adito per detta liquidazione, ha il potere-dovere di delibare, in via incidentale, la natura dell'arbitrato. Tale principio non soffre deroga per il caso in cui detta natura sia in contestazione fra le parti addivenute a compromesso, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, tenuto conto che questa situazione non determina un'ipotesi di sospensione necessaria, stante la diversità dei soggetti nei rispettivi procedimenti. (V 2216/78, mass n 391606).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)