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Sez. U, Sentenza n. 2126 del 15/07/1974 (Rv. 370443 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - DIVORZIO ALL'ESTERO DELL'ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - EFFICACIA NEL GIUDIZIO ITALIANO - DELIBAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370443-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - DIVORZIO ALL'ESTERO DELL'ALTRO CONIUGE, CITTADINO STRANIERO - SENTENZA STRANIERA DI DIVORZIO - EFFICACIA NEL GIUDIZIO ITALIANO - DELIBAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La necessita della delibazione della sentenza straniera, come condizione della sua efficacia in Italia, puo essere esclusa o nel caso in cui la sentenza stessa sia invocata come semplice documento probatorio, o per effetto di norme di diritto internazionale privato (sempre che la situazione considerata non sia gia compiutamente regolata da norme del diritto materiale dell'ordinamento del foro), o nel caso in cui la situazione e regolata da una norma di diritto italiano che assuma a presupposto della disciplina uno o piu elementi qualificanti alla stregua del diritto straniero. In base a quest'ultimo criterio, la sentenza straniera di divorzio puo essere posta a base della domanda di divorzio in Italia, ai sensi dell'art 3 n 2 legge 1 dicembre 1970 n 898, senza necessita di previa delibazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)