Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 12/02/1997 (Rv. 502360 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Riproposizione ad opera d'alcune parti soccombenti di temi comuni ad una domanda subordinata dichiarata assorbita - Appello dell'altra parte sulle sole spese - Legittimazione di detta parte a riproporre tutte le difese già opposte - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L'appellante per le sole spese, nell'ipotesi di riproposizione ad opera di altre parti soccombenti di temi comuni ad una domanda subordinata formulata in primo grado e non esaminata (perché ritenuta assorbita), è legittimato, quale appellato nel resto a riproporre tutte le difese a sostegno dell'intero "petitum" di primo grado, ivi compresa la domanda subordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)