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Sez. 3, Sentenza n. 1295 del 12/02/1997 (Rv. 502360 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Riproposizione ad opera d'alcune parti soccombenti di temi comuni ad una domanda subordinata dichiarata assorbita - Appello dell'altra parte sulle sole spese - Legittimazione di detta parte a riproporre tutte le difese già opposte - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502360-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

L'appellante per le sole spese, nell'ipotesi di riproposizione ad opera di altre parti soccombenti di temi comuni ad una domanda subordinata formulata in primo grado e non esaminata (perché ritenuta assorbita), è legittimato, quale appellato nel resto a riproporre tutte le difese a sostegno dell'intero "petitum" di primo grado, ivi compresa la domanda subordinata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)