Sez. 3, Sentenza n. 10884 del 19/10/1995 (Rv. 494282 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Presunzione di rinuncia - Onere della parte vittoriosa di espressa riproposizione delle domande superate o assorbite al fine di evitare tale presunzione..
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La parte interamente vittoriosa in primo grado, pur non avendo l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni e le domande che risultino superate od assorbite, deve tuttavia riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo chiaro e preciso, tale da manifestare in forma non equivoca la volontà di chiederne il riesame al giudice superiore al fine di evitare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 cod. proc. civ., non essendo sufficiente il mero richiamo in sede di appello ad una domanda proposta in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)