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Sez. 3, Sentenza n. 13045 del 13/02/2003 Cc. (dep. 21/03/2003) Rv. 224467 - 01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Videopoker- Natura di giuoco di trattenimento o di abilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224467-01

GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il gioco del poker non possono avere natura di giuochi di trattenimento e di abilità, atteso che il comma sesto dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) vietando espressamente ai giuochi di trattenimento e di abilità di riprodurre il giuoco del poker ha valore di interpretazione autentica della normativa dettata dai precedenti commi quarto e quinto, che fissano le condizioni per distinguere tra giuochi d'azzardo, meramente aleatori e di trattenimento e di abilità.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 22, Legge 23/12/2000 num. 338 art. 37, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)