Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 27/06/1972 (Rv. 359465 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DELLA PARTE E CONSEGUENTE MANCATO ESAME DELL'ISTANZA DI DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SUL PUNTO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - REIEZIONE DELLA DOMANDA DELLA PARTE E CONSEGUENTE MANCATO ESAME DELL'ISTANZA DI DISTRAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE DICHIARATOSI ANTISTATARIO ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA SUL PUNTO - ESCLUSIONE.*
L'anticipo delle spese processuali e la mancata riscossione degli onorari attribuisce al difensore il diritto alla distrazione, in suo favore, delle spese e degli onorari eventualmente dovuti, in rimborso, alla parte da lui rappresentata, ma non lo legittima a proporre, in nome proprio, ricorso per Cassazione contro la sentenza che non ha avuto modo di occuparsi dell'istanza di distrazione perche, avendo respinto la domanda proposta da detta parte, ha escluso che le fosse dovuto un rimborso di spesa. (V 3450'71, mass n 355055).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)