Sez. 5 - , Sentenza n. 27289 del 17/11/2017 (Rv. 646222 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | - Imposta di registro - Esenzione ex art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 - In favore solo dello Stato-persona - Estensione - Esclusione - Ragioni e compatibilità costituzionale – Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In materia tributaria, l'art. 57, comma 8, del d.P.R. n. 131 del 1986 esonera dall'imposta di registro unicamente lo Stato-persona ed una estensione interpretativa del beneficio a soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale (nella specie, TAV s.p.a., partecipata da Ferrovie dello Stato s.p.a., a sua volta partecipata dallo Stato) è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale. L'opzione legislativa di limitare il beneficio fiscale in esame ha carattere eminentemente discrezionale, giustificandosi in funzione del contemperamento tra la promozione delle acquisizioni pubbliche e la salvaguardia del flusso tributario, conseguendone la manifesta infondatezza della relativa eccezione di incostituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 8 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)