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Sez. L, Sentenza n. 3721 del 03/07/1979 (Rv. 400146 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA O PUERPERIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400146-01

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA O PUERPERIO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

L'art 2110 cod civ in tema di trattamento in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio non e applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, che al riguardo e disciplinato dalla speciale normativa del RD n 148 del 1931 e successive modifiche. (V 3886/78, mass n 393482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 28, Legge 01/08/1941 num. 1063 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)