Sez. L, Sentenza n. 3886 del 09/08/1978 (Rv. 393482 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI O FUNZIONI SUPERIORI ALLA QUALIFICA E AL GRADO ATTRIBUITI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - ASSEGNAZIONE DI MANSIONI O FUNZIONI SUPERIORI ALLA QUALIFICA E AL GRADO ATTRIBUITI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Il RD 8 gennaio 1931, n 148, disciplina, con specifici precetti, le situazioni derivanti dall'assegnazione, ai dipendenti delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, di mansioni o funzioni superiori alla qualifica e al grado attribuiti, ponendo un autonomo ed armonico sistema per le promozioni e gli avanzamenti. Ne consegue che, in presenza di tale normativa speciale, che preclude l'applicazione delle regole stabilite in linea generale a tutela dei prestatori di lavoro dallo statuto dei lavoratori (art 37 della legge n 300 del 1970), non puo essere invocato dal suddetto personale l'art 2103 cod civ nel testo di cui all'art 13 del citato statuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)