Sez. 4, Sentenza n. 31369 del 17/05/2005 Cc. (dep. 19/08/2005) Rv. 231743 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Liquidazione compenso - Opposizione del P.M. - Notificazione all'Amministrazione finanziaria - Necessità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di gratuito patrocinio, il procedimento di liquidazione dell'onorario a favore del difensore della persona ammessa al beneficio non prevede la partecipazione dell'Ufficio finanziario. Ne consegue che la mancata notifica dell'opposizione del P.M. avverso il decreto di pagamento dei compensi e delle spese all'Agenzia delle entrate non rende improcedibile l'opposizione medesima (conf. Sez. IV ccomma primo8/5/2005 n. 31386, ric. Piazza, non massimata).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)