Sez. 3, Sentenza n. 29271 del 24/06/2003 Cc. (dep. 11/07/2003) Rv. 226160 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso - Notificazione all'amministrazione finanziaria - Necessità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
Nell'ambito della disciplina di cui alla legge sul patrocinio dei non abbienti, l'omessa notifica all'amministrazione finanziaria del ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione del compenso, pronunciato dalla corte di appello, non è causa di inammissibilità dello stesso, atteso che la partecipazione dell'amministrazione finanziaria è prevista solo nelle fasi dell'ammissione al patrocinio e della revoca o modifica del provvedimento ammissivo e non anche in quella della concreta liquidazione del compenso.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)