Sez. L, Sentenza n. 10 del 02/01/2002 (Rv. 551354 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione della consulenza tecnica di ufficio alla disponibilità delle parti - Istanza delle medesime di ammissione del suddetto mezzo istruttorio - Ammissibilità - Rigetto da parte del giudice - Adeguata motivazione - Necessità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita. Pertanto, la decisione di ricorrere o meno ad essa rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti, quando in essa siano state indicate le ragioni della ritenuta indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)