Sez. L, Sentenza n. 14979 del 20/11/2000 (Rv. 541906 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Sottrazione della consulenza tecnica d'ufficio alla disponibilità delle parti - Istanza delle medesime di ammissione del suddetto mezzo istruttorio - Ammissibilità - Rigetto da parte del giudice - Adeguata motivazione - Necessità - Condizioni.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE
La consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio non una prova vera e propria è pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito il quale, tuttavia, non può respingere, senza adeguata motivazione, una istanza di ammissione di tale mezzo formulata dalla parte, sempre che in essa siano state indicate le ragioni dell'indispensabilità delle indagini tecniche per la decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)