Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231676 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Documenti - Acquisizione - Necessità di previa ordinanza di rinnovazione del dibattimento - Esclusione - Attivazione del contraddittorio - Obbligo - Inottemperanza - Inutilizzabilità dei documenti - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE
Nel giudizio di appello l'acquisizione di documenti, pur non subordinata alla necessità di una ordinanza che disponga la rinnovazione parziale del dibattimento, dev'essere operata dopo che al riguardo sia stato assicurato il contraddittorio fra le parti, con la sanzione, in caso contrario, della inutilizzabilità dell'atto ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526 comma primo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)