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Sez. 4, Sentenza n. 18456 del 12/02/2014 Ud. (dep. 05/05/2014) Rv. 261225 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Documenti - Acquisizione - Attivazione del contraddittorio successiva all'ammissione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261225-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di appello l'obbligo di instaurare il contraddittorio per l'acquisizione di documenti può essere adempiuto anche in un momento successivo, quando le parti hanno avuto la possibilità di interloquire sulle attività processuali che comprendono l'utilizzo del materiale probatorio. (Fattispecie relativa a prova documentale, depositata dall'imputato insieme con l'atto di appello, acquisita all'esito di perizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)