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Sez. U, Sentenza n. 380 del 16/01/1991 (Rv. 470505 - 01)

Competenza civile - Competenza per materia - In genere | Restituzione di somme versate al lavoratore - Domanda fondata sulla mancata cessazione del rapporto di lavoro - Azione di ripetizione d'indebito - Configurabilità - Giudice competente - Determinazione in base agli ordinari criteri - Eccezione del convenuto circa la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1991-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470505-01

Competenza civile - Competenza per materia - In genere

La domanda di restituzione di somme versate al lavoratore, fondata sulla mancanza della cessazione del rapporto di lavoro giustificativa della dazione delle somme stesse, configura un'azione di ripetizione d'indebito, che è soggetta agli ordinari criteri di determinazione della competenza, essendo irrilevante, al fine di radicare la competenza per materia del giudice del lavoro, l'eccezione del convenuto circa la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro, ove tale eccezione non dia luogo ad una questione pregiudiziale da risolversi mediante un accertamento con efficacia di giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)