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Sez. L, Sentenza n. 8686 del 22/10/1994 (Rv. 488221 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Riferimento al contenuto della domanda - Limiti - Contestazioni mosse dal convenuto - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488221-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

Ai fini dell'individuazione del giudice competente a decidere la causa, deve farsi esclusivo riferimento al contenuto della domanda proposta in giudizio, ed in particolare all'oggetto ed ai fatti allegati a fondamento della stessa, salvo che non risulti evidente una artificiosa prospettazione finalizzata a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge, essendo del tutto irrilevanti le contestazioni mosse dal convenuto alle circostanze allegate da controparte; il giudice, al quale compete la qualificazione giuridica dei fatti, può utilizzare però, come fonte complementare del proprio convincimento, le eccezioni formulate dal convenuto, le quali, peraltro, non possono essere tali da far individuare una diversa competenza quando questa è già compiutamente ravvisabile in base al "petitum" sostanziale della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)