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Sez. 2, Sentenza n. 256 del 30/01/1967 (Rv. 326048 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*
Stato
decisa il 1967-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326048-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE- APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*

Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico; tuttavia quando dissente, egli ha il preciso Obbligo di dare adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per cui crede di dissentire, in modo da dare la possibilita al giudice superiore di controllare gli elementi di cui egli si e avvalso, per pervenire alla soluzione adottata: cio vale anche in materia di previdenza, in cui, per il combinato disposto dagli artt 465 e 453 cod proc civ, la consulenza tecnica viene ad assumere particolare rilievo per la obbligatorieta di procedere alla nomina di un nuovo consulente in appello, allorche la decisione di primo grado sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici. (Conf sent 2416'66, mass n 324672; sent 2385'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 453, Cod. Proc. Civ. art. 465

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)