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Sez. 2, Sentenza n. 2416 del 08/10/1966 (Rv. 324672 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*
Stato
decisa il 1966-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324672-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO NELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA.*

Il giudice non e vincolato dal parere e dalle conclusioni del consulente tecnico; tuttavia, quando dissente, egli ha il preciso Obbligo di dare adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, delle ragioni per cui crede di dissentire, in modo da dare la possibilita al giudice superiore di controllare gli elementi di cui egli si e avvalso, per pervenire alla soluzione adottata; cio vale anche in materia di previdenza, in cui, per il combinato disposto degli artt 465 e 453 cod proc civ, la consulenza tecnica viene ad assumere particolare rilievo, per la obbligatorieta di procedere alla nomina di un nuovo consulente in appello, allorche la decisione di primo grado sia fondata su accertamenti compiuti da consulenti tecnici. (Conf 2385/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 465, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)