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Sez. 1, Sentenza n. 9276 del 03/09/1999 (Rv. 529601 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Ausiliari dell'ufficio fallimentare - Compenso - Liquidazione - Relativo decreto - Impugnazione con ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529601-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il decreto di liquidazione del compenso ad un ausiliare dell'ufficio fallimentare, incidendo in maniera definitiva sul diritto soggettivo dello stesso ausiliare al compenso, ha carattere di provvedimento decisorio ed è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; tale ricorso straordinario è consentito soltanto per violazione di legge, nella quale può ricomprendersi anche il profilo della inesistenza o mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e razionalità della stessa resta estranea al sindacato si legittimità.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)