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Sez. 4, Sentenza n. 15229 del 14/02/2008 Ud. (dep. 11/04/2008) Rv. 239600 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI | Diritto di precedenza del conducente del veicolo - Colpa specifica - Diritto non assoluto - Obbligo del "neminem laedere" - Colpa generica - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239600-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI

In tema di responsabilità da sinistri stradali, l'osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del "neminem laedere", la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)