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Sez. 4, Sentenza n. 3453 del 22/09/2000 Ud. (dep. 30/01/2001) Rv. 218472 - 01

STUPEFACENTI - FARMACISTA | Registro di entrata ed uscita - Modalità di tenuta - Obbligo di annotazione secondo un'unica progressione numerica - Possibilità di diversa registrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218472-01

STUPEFACENTI - FARMACISTA

Sussiste il reato di cui all'art. 60 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, relativo alla tenuta del registro delle sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché vengano utilizzate pagine diverse per annotare le quantità in giacenza e quelle in corso di validità, atteso che tale disposizione fa obbligo di annotare le dette sostanze "secondo un'unica progressione numerica".

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 09/10/1901 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)