Sez. 4, Sentenza n. 3453 del 22/09/2000 Ud. (dep. 30/01/2001) Rv. 218472 - 01
STUPEFACENTI - FARMACISTA | Registro di entrata ed uscita - Modalità di tenuta - Obbligo di annotazione secondo un'unica progressione numerica - Possibilità di diversa registrazione - Esclusione.
STUPEFACENTI - FARMACISTA
Sussiste il reato di cui all'art. 60 d.p.r. 9 ottobre 1990, n.309, relativo alla tenuta del registro delle sostanze stupefacenti o psicotrope, allorché vengano utilizzate pagine diverse per annotare le quantità in giacenza e quelle in corso di validità, atteso che tale disposizione fa obbligo di annotare le dette sostanze "secondo un'unica progressione numerica".
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60, DPR 09/10/1901 num. 309 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)