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Sez. 5, Sentenza n. 15639 del 24/07/2015 (Rv. 636108 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Condizioni - Assenza di presupposti sostanziali - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636108-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema d'IVA, il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede che ne sussistano tutti i presupposti sostanziali sicché non può essere applicato al cedente nazionale che abbia omesso di verificare la persistente operatività del cessionario comunitario, a nulla rilevando che abbia contrattato con un suo sedicente rappresentante. (Principio applicato in relazione a cessioni intercorse con un falso rappresentante di una società lussemburghese, che non esercitava attività economica, alla data delle forniture, essendo già fallita da anni).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)